I Vigili del Fuoco della Sardegna

giovedì, settembre 25, 2003

IL LAVORO? NON E’ UNA MERCE

Sciopero e assemblee contro la legge 30 sul mercato del lavoro

Da settembre è in vigore il decreto attuativo della delega sul lavoro, che rende il lavoro precario, manomette il sistema di norme e tutele che compone il diritto del lavoro, affossa la contrattazione, frantuma e rende ingestibile il mercato del lavoro lasciando le lavoratrici e i lavoratori più deboli e più soli. E’ un vero manifesto ideologico.

Tanti nuovi e indecenti rapporti di lavoro, quasi tutti a termine e individualizzati. Il governo ha dichiarato che l’Italia avrà il mercato del lavoro più flessibile d’Europa e che così s’incrementerà l’occupazione. Ma di quale occupazione parlano! Qualche lavoretto precario e saltuario farà, forse, aumentare il numero statistico degli occupati, ma non è un lavoro, un lavoro dignitoso quello che ci propongono .

Un lavoro è dignitoso quando può contare su una buona protezione contro i licenziamenti, sulla certezza di avere percorsi professionali e di qualifica, sulla certezza del reddito e della futura pensione, sulla sicurezza sul lavoro, sulla garanzia di poter avere una rappresentanza. Di tutto ciò non c’è traccia nel decreto.

Il super market della precarietà

L’impresa potrà scegliere tra più di 40 contratti di lavoro (somministrazione, lavoro intermittente, contratto di inserimento, lavoro condiviso, contratto di progetto ecc.) con meno tutele e senza un reale diritto alla retribuzione in caso di malattia e infortunio, senza una copertura previdenziale dignitosa, con il lavoratore sempre a disposizione dell’impresa.

Si stravolge il principio base del diritto del lavoro (lavoratori e datori non sono ugualmente forti), trasformando il rapporto di lavoro in un rapporto meramente commerciale, dove il lavoratore e il datore sono dotati di eguale potere e possono quindi “liberamente” accordarsi tra loro, senza una cornice di tutele collettive come i contratti nazionali .

Un esempio: con il nuovo contratto di somministrazione a tempo indeterminato un lavoratore potrà lavorare per tutta la vita dentro un’azienda (per esempio la Mario Rossi spa), ma essere dipendente di un’altra (la Paolo Bianchi somministrazione srl). Non avrà quindi diritto a nessuna tutela tipica dell’azienda in cui lavora effettivamente (per esempio l’articolo 18), di quel settore, di quel contratto nazionale, perché formalmente lui, lì dentro, non esiste.

E non è vero che tutto ciò non riguarderà i dipendenti pubblici: è pronto un tavolo specifico per l’estensione delle nuove norme anche alla pubblica amministrazione.

Terziarizzazioni e appalti “facili”

Con la legge 30 sarà possibile dividere un’azienda in più parti anche se non vi è nessuna esigenza produttiva, né autonomia funzionale preesistente del ramo d’azienda da cedere (prima era obbligatorio che, per cedere una parte dell’azienda, questa fosse già prima della cessione dotata di autonomia organizzativa, o finanziaria o contabile). Siamo in presenza di possibili “spezzatini” del ciclo produttivo fatti senza alcun controllo e di una frantumazione delle soglie dimensionali dell’impresa (da un’impresa di 16 dipendenti, ad esempio, creandone un’altra con i tre operai addetti alla manutenzione, si avrà così un “sistema” di 13 dipendenti + 3, e nessuno di loro godrà più della cassa integrazione).

Sarà possibile inoltre moltiplicare gli appalti e i sub appalti: questo vuol dire meno tutele contrattuali, salari più bassi, niente ammortizzatori sociali - anche per chi fino a ieri ne era provvisto.

Torna il caporalato

Con la legge 30 viene abolita la legge 1369/60, che vietava il caporalato. Tanti soggetti privati potranno fare affari facendo intermediazione di manodopera: agenzie private, Camere di commercio, Comuni, scuole e università pubbliche e private, organizzazioni sociali, associazioni, Consiglio dei consulenti del lavoro, enti bilaterali.

I lavoratori con meno formazione, i più anziani, le donne e gli immigrati non saranno un buon affare per questi soggetti e allora i servizi pubblici per l’impiego, con sempre meno risorse, diverranno una sorta di collocamento per gli “ultimi della terra”.

Un colpo grave alla contrattazione

Si colpisce al cuore il sistema contrattuale basato sui 2 livelli: uno nazionale di garanzia per tutti e uno aziendale o territoriale. Su molte materie, gli accordi nazionali che diranno quando e perché ricorrere alle nuove tipologie di lavoro potranno infatti essere sempre sostituiti da eventuali accordi peggiorativi territoriali o aziendali.

C’è chi dice che la legge rinvia spesso alla contrattazione tra le parti, ma è un trucco: diverse nuove tipologie contrattuali saranno utilizzabili sempre dall’azienda, anche in settori produttivi importanti, perché lo dice direttamente la legge (per esempio nella somministrazione a tempo indeterminato per pulizia, custodia, informatica, call center, nuove attività nel Sud ecc.).

E se per caso, passati pochi mesi, ancora non ci dovesse essere un accordo tra le parti sociali (anche separato, che la legge legittima), il ministro del Lavoro potrà regolare tutto con un decreto, sostituendosi ai sindacati.

La formazione? Un optional

Il nuovo contratto di apprendistato potrà durare fino a 6 anni, l’apprendista essere inquadrato 2 livelli sotto rispetto alla qualifica finale e addirittura potrà cominciare a 15 anni (altro che formazione per tutta la vita…). Gli apprendisti saranno inoltre poco tutelati, non essendo previsto un diritto all’indennità di malattia e non essendo computati per determinare le soglie dell’impresa. Sparisce anche l’obbligo ad almeno 120 ore anno di formazione da fare fuori dall’azienda.

I Contratti di formazione lavoro saranno sostituiti dal nuovo contratto di inserimento: i lavoratori saranno inquadrati 2 livelli sotto, con la possibilità - eventuale e non certa - di essere formati. L’azienda continuerà a ricevere tante agevolazioni senza che questi lavoratori siano computati nell’organico e, in caso di nuove assunzioni sempre con contratto di inserimento, l’azienda potrà farlo godendo di una specie di “bonus” rispetto ai vincoli prima previsti per i Cfl. La vecchia norma permetteva infatti di assumere con nuovi Cfl solo se l’impresa aveva confermato in servizio almeno il 60% dei vecchi contrattisti. Per i contratti di inserimento tale obbligo si riduce al mantenimento in servizio del 60% meno 4 lavoratori (per esempio, se un’azienda aveva assunto 10 lavoratori in Cfl, per poter assumere nuovi lavoratori con lo stesso tipo di contratto doveva aver mantenuto in attività almeno 6 lavoratori; con il contratto di inserimento basta che ne abbia mantenuti 2).

Lavoro a chiamata: il futuro impossibile

Un’impresa potrà impiegare, con un preavviso di un giorno un lavoratore, retribuendolo solo per le ore di lavoro effettivamente svolte, più un’indennità di disponibilità. Tale indennità potrà essere erogata anche in deroga ai minimi contributivi, in caso di malattia non sarà erogata e in caso di mancata risposta (anche una volta soltanto) dovrà essere restituita (il contratto potrà anche essere rescisso e il lavoratore citato per danni). Il lavoratore non saprà mai quanto percepirà davvero in un determinato periodo, in attesa di una chiamata, magari per lavorare solo poche ore.

Part-time: sempre peggio

Vengono colpiti molti diritti individuali del lavoratore part-time. Se l’impresa vuole, con la legge 30, potrà imporre lavoro supplementare o spostamenti di giornate senza più l’obbligo di avere il consenso del lavoratore. O meglio se il lavoratore rifiuterà le variazioni temporali chieste dall’impresa potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari (e dopo 3 provvedimenti scatta il licenziamento). Sparisce anche il diritto del lavoratore al ripensamento: una volta “accettate” le modifiche non si può più tornare indietro.

Collaboratori senza diritti

Non solo i co.co.co non spariranno (gli attuali contratti di collaborazione possono durare ancora uno o più anni), ma cambieranno solo di nome (diverranno lavoratori a progetto), sempre rinnovabili e pagati come lavoratori autonomi, senza diritto alcuno. Infatti, in caso di malattia o infortunio, il rapporto si sospende senza maturare nulla né ricevere un solo euro di indennità e senza proroga del contratto; se le assenze superano poi i 30 giorni (in caso di durata non definita del progetto), o un sesto della durata definita, il rapporto terminerà automaticamente.

Una certificazione contro i lavoratori

Con le nuove norme sulla certificazione, all’interno dei nuovi enti bilaterali, potrà essere lo stesso sindacato a rendere più difficile per i lavoratori far rispettare i propri diritti, certificando la tipologia contrattuale e le modalità di svolgimento dell’attività. Certificazione che avrà valore legale anche verso terzi (Inps ecc.). Sarà anche possibile per il lavoratore, decidere “liberamente” (del tipo: “se vuoi un lavoro prima passiamo insieme dall’ente bilaterale”) di rinunciare in anticipo ad alcuni sui diritti (premio di produzione, gratifiche ecc.) e il sindacato “metterà i bollini” su tutto questo.

LA CGIL HA RACCOLTO 5 MILIONI DI FIRME, TRADOTTI IN 4 DISEGNI DI LEGGE, PER DIFENDERE E AMPLIARE I DIRITTI DEI LAVORATORI

LA NOSTRA BATTAGLIA PER I DIRITTI NON SI FERMA

LA CGIL HA INDETTO PER IL GIORNO 10 OTTOBRE DUE ORE DI SCIOPERO A CONCLUSIONE DI OGNI TURNO DI LAVORO

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mercoledì, settembre 24, 2003

VERBALE

di accordo-quadro ai fini della stipula della convenzione

con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna

per il concorso del C.N.VV.F. nella lotta A.I.B.

 

Il giorno 19 settembre 2003, in Oristano, si sono riuniti:

-         ing. Pippo Sergio Mistretta, direttore regionale VV.F. per la Sardegna;

-         sig. Rino Tedde, segretario regionale CISL-SI.NA.L.CO VV.F.;

-         sig. Pierluigi Medde, segretario regionale CGIL-FP VV.F.;

-         sig. Pietro Doppiu, segretario regionale UIL VV.F.;

-         sig. Enrico Carboni , segretario regionale RdB-CUB VV.F.,

per definire l’accordo in intestazione.

Sono presenti i comandanti Provinciali VV.F. della Regione ed i rappresentanti delle OO.SS. a livello provinciale

 

Il direttore regionale illustra la proposta dell’Amministrazione, già fatta pervenire preliminarmente alle OO.SS., e, dopo ampia discussione, si concorda quanto segue:

 

  1. Al fine di poter definire per tempo il dispositivo per il concorso del Corpo alla lotta A.I.B. in questa Regione, il programma di potenziamento delle strutture VV.F. viene concordato con l’Assessorato all’Ambiente della R.A.S. che iscriverà nel proprio piano le risorse finanziarie occorrenti; previa sottoscrizione di apposita convenzione, l’importo del finanziamento  viene versato dalla R.A.S. in favore del Ministero dell’Interno;

 

  1. Le risorse finanziarie derivanti dalla convenzione stipulata con l’Assessorato all’Ambiente della R.A.S. vengono quindi accreditate dal Dipartimento ai Comandi dell’Isola ed impegnate, secondo aliquote stabilite, per:
    1. il trattamento economico del personale che effettuerà servizio presso le basi estive da attivare in applicazione della convenzione (straordinario ed indennità di missione);
    2. le esigenze logistiche connesse con il funzionamento delle basi (trasporti, mensa obbligatoria di servizio, pulizie, etc.);
    3. il potenziamento di servizi provinciali individuati sulla base di contrattazione a livello dei singoli Comandi;
    4. l’acquisto di macchinario[1] e materiale tecnico;
    5. la integrazione di capitoli di spesa relativi a spese generali per il funzionamento di servizi connessi con la C.E.A.

 

  1. I piani di potenziamento delle strutture provinciali e l’individuazione delle sedi stagionali da attivare vengono redatti dai Comandi interessati, sentite le OO.SS. locali;

 

  1. Le sedi stagionali VV.F. vengono individuate sulla base dell’interesse operativo del territorio da servire soprattutto in termini di insediamenti civili e di particolari condizioni ambientali di rischio;

 

  1. I piani di potenziamento provinciali tengono conto delle risorse umane e strumentali disponibili al momento della loro redazione e non possono essere quindi subordinati ad assegnazione di personale e mezzi;

 

  1. Detti piani vengono approvati dalla Direzione Regionale, in accordo sottoscritto con le Segreterie Sindacali Regionali, nell’ambito del piano complessivo da proporre alla R.A.S;

 

  1. Il periodo di apertura delle basi stagionali viene concordato con la R.A.S.;

 

  1. le basi  saranno di norma operative dalle 8:00 alle 20:00; saranno invece operative H24 le basi per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:
    1. specifica richiesta da parte  della R.A.S. di operatività notturna;
    2. carico antropico sul territorio particolarmente elevato e tempi di percorrenza superiori a 30 minuti dalla sede VV.F. viciniore;

 

  1. i contenuti della convenzione, allorché  approvati dalla Direzione Regionale e sottoscritti  dalle OO.SS., sono impegnativi per tutti; nessuna variazione potrà essere introdotta dai Comandanti Provinciali che si limiteranno pertanto a contrattare l’utilizzo delle risorse che saranno espressamente destinate alle esigenze locali in conformità al precedente punto 2) – lett. c), d), e);

 

  1. ciascuna base opera nel rispetto del modulo operativo del Corpo sia in termini di composizione della squadra (di norma 4 unità permanenti e 3 unità volontarie) che in termini di macchinario ed attrezzature finalizzati anche all’intervento di soccorso di tipo istituzionale;

 

  1. il personale in servizio presso le basi stagionali dovrà portare al seguito il proprio equipaggiamento protettivo completo da utilizzarsi in funzione del tipo d’intervento cui è chiamato; analogo equipaggiamento dovrà essere disponibile anche per il personale volontario;

 

  1. le disposizioni per l’impiego delle squadre VV.F. stagionali pervengono esclusivamente dal centro operativo VV.F., sede di “115”, competente per territorio; eventuali richieste di intervento direttamente pervenute alla sede stagionale (fatto salvo il caso evidente di una richiesta di soccorso urgente) dovranno essere vagliate e confermate dal medesimo centro operativo;

 

  1. saranno raggiunte opportune intese per la migliore funzionalità dei centri di coordinamento e per il più efficace impiego congiunto delle forze statali e regionali su un medesimo teatro; tali intese formeranno oggetto di disposizioni scritte ma saranno più utilmente divulgate e recepite dagli addetti in appositi incontri e seminari promossi dalle Amministrazioni firmatarie della convenzione;

 

  1. è fatta salva l’esclusiva dipendenza dei Vigili del Fuoco dal Prefetto allorché in un evento si configurino le condizioni dell’intervento di protezione civile; nell’ambito dei “piani straordinari di controllo del territorio nelle giornate a rischio di incendio grave”, annualmente approvati dagli Uffici Territoriali del Governo dell’Isola, potrà essere previsto l’impiego di squadre VV.F. su automezzi leggeri antincendio lungo la viabilità delle aree a maggiore concentrazione turistica[2];

 

  1. il trattamento economico del personale impegnato nella C.E.A. sarà conforme a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ed alle norme contabili del Corpo;  per il personale comandato a prestare servizio in una base molto distante dalla sede di assegnazione (tempo di percorrenza maggiore di 30 minuti) potrà essere ammesso a pagamento il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno ove per detta trasferta venga utilizzato un automezzo di servizio fruibile anche dal  personale volontario;

 

  1. in linea generale, il personale viene comandato a prestare servizio straordinario nelle sedi stagionali e/o a potenziare altri servizi; la predisposizione delle relative turnazioni sarà effettuata privilegiando in primo luogo la volontarietà;  nel caso in cui il numero delle adesioni volontarie fosse insufficiente, si  eviteranno carichi di lavoro incompatibili con le esigenze del recupero fisiologico e si disporrà il comando d’ufficio di personale che non ha manifestato disponibilità a prestare turni straordinari (in tal caso si terrà comunque conto di esigenze personali di rilievo);

 

  1. nelle sedi stagionali saranno assicurate al personale condizioni logistiche in linea con gli standard del Corpo con particolare riferimento all’allestimento, al decoro ed all’igiene dei locali ed ai parametri nutrizionali in vigore per la mensa obbligatoria di servizio.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

 



[1] Tale vincolo dovrà ritenersi tassativo per i singoli Comandi potendosi supporre che il Dipartimento, salvo provvedimenti straordinari, non sarà in grado di disporre l’assegnazione del macchinario occorrente per l’impiego A.I.B. Con i fondi allo scopo inseriti in convenzione e con un oculato programma annuale di spesa, eventualmente supportato dalla Direzione Regionale, le strutture provinciali dovranno provvedere all’ammodernamento ed al potenziamento del proprio autoparco.

[2] Detto impiego è subordinato alla dichiarazione di uno stato di emergenza da parte del Prefetto; ovviamente, nessun compito di polizia potrà essere attribuito al personale della squadra VV.F.  itinerante; l’attività sarà inquadrata nei compiti di vigilanza antincendio di competenza del Corpo sulla base dell’ordinamento ed avrà la funzione di:

·         rendere visibile e rassicurante  la presenza del Corpo fra la popolazione;

·         assicurare maggior tempestività d’intervento sui principi di incendio che si originano prevalentemente sulla viabilità.

Le sedi stagionali per le quali è previsto l’occasionale distacco di squadre itineranti  potranno essere dotate di un organico più adeguato al maggior onere.


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